L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri, 15 maggio 2019, la Circolare n. 11/E, per fornire i chiarimenti necessari in merito alla definizione agevolata, di cui all’articolo 9 del Decreto Legge n. 119/2018. Nel documento di prassi, l’Agenzia chiarisce che le violazioni definibili sono quelle formali che non rilevano sulla base imponibile. Si tratta, in sostanza, di regolarizzare infrazioni, inosservanze o omissioni aventi natura formale, commesse in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sulle attività produttive, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta. A titolo esemplificativo, viene specificato che rientrano tra le violazioni definibili:

  • l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA;
  • la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati;
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, ecc.

Esclusione
Sono escluse dalla regolarizzazione di cui all’articolo 9, del D.L. n. 119/2018, le violazioni sostanziali, ossia quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo. Nel documento viene, inoltre, chiarito che sono altresì escluse per espressa previsione normativa:

  • le infrazioni, le inosservanze e le omissioni, afferenti le violazioni formali riguardanti l’imposta di registro, l’imposta di successione;
  • le violazioni in riferimento agli atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018;
  • l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Vengono anche escluse:

  • l’omessa trasmissione delle Certificazioni Uniche da parte dei sostituti;
  • l’omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati;
  • gli errori collegati al visto di conformità, considerate violazioni sostanziali.

Adempimenti dei contribuenti e versamento delle imposte
La regolarizzazione delle irregolarità, chiarisce l’Agenzia, è subordinata all’osservanza da parte degli interessati di determinati adempimenti, ossia:

  • versamento delle somme dovute;
  • rimozione, laddove possibile, delle irregolarità od omissioni.

Il contribuente, pertanto, è tenuto al versamento dell’importo di euro 200,00 per ciascun periodo d’imposta, suddiviso in due rate di pari importo, scadenti:

  • il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020, o
  • in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Il versamento deve essere eseguito con il modello F24, indicando il periodo d’imposta cui il versamento è riferito, inserendo il codice tributo (PF99).
Nella Circolare in commento viene, inoltre, chiarito che, quando nello stesso anno solare si chiudono due o più periodi d’imposta e il contribuente intende definire le violazioni commesse in tutti i predetti periodi, è necessario versare i 200 euro per ciascuno periodo.

Rimozione delle irregolarità
La regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute e la rimozione delle irregolarità od omissioni, da effettuarsi, al più tardi, entro il 2 marzo 2020. Nel caso in cui il contribuente non abbia rimosso tutte le irregolarità commesse, può, in presenza di un giustificato motivo, provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La regolarizzazione permette, in sostanza, al contribuente di sanare tutte le inosservanze e le irregolarità commesse nello stesso periodo d’imposta, sia nell’ipotesi in cui la violazione non sia stata ancora rilevata, sia nell’ipotesi in cui essa sia stata rilevata in un processo verbale di constatazione o sanzionata in un atto di contestazione o di irrogazione sanzioni, sempre che il rapporto non si sia già esaurito.

Proroga dei termini di decadenza
Infine, l’Agenzia delle Entrate, fa presente che, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, i termini di decadenza per la notifica dell’atto di contestazione, ovvero dell’atto di irrogazione sanzione, di cui all’articolo 20, comma 1, del D.lgs., n. 472/97, sono prorogati di due anni. Pertanto, continua l’Agenzia, presupposto di operatività della proroga è la semplice presenza di violazioni formali constatate in un processo verbale rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 9, del D.L. n. 119/2018, prescindendo dalla circostanza che il contribuente destinatario dell’attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata del verbale e indipendentemente dal perfezionamento o meno della stessa.